Covid 19, come ottenere il rimborso per palestre e piscine

Gli utenti di palestre e centri wellness che hanno dovuto interrompere la propria frequentazione di tali strutture potranno richiedere il rimborso della quota di cui non hanno potuto usufruire

allenamento (Getty Images)
allenamento (Getty Images)

Fino all’8 marzo ovvero fino a quando non è entrato in vigore il lockdown, secondo l’Istat, sarebbero stati circa 20 milioni gli italiani che si dedicavano ad un’attività sportiva. L’ultimo censimento delle strutture di fitness, tenutosi nel 2017, ci parla invece di ben 8114 centri sparsi su tutto il territorio. Numeri questi che danno bene l’idea dell’enorme giro d’affari che si muove intorno a questo settore, circa 10 miliardi di euro l’anno, un’economia che purtroppo a causa delle misure di contenimento del Covid 19 al momento è completamente fermo. Per tutelare i propri clienti e per cercare di tirarsi fuori da questa palude molti centri e palestre hanno proposto agli utenti di “congelare” i loro abbonamenti per poterli poi riprendere quando l’emergenza sarà finita.

A causa di questo clima di incertezza economica però non è dato sapere se tali attività potranno riprendere normalmente o se saranno costrette a chiudere i battenti. Come ha spiegato all’Adnkronos il presidente dell’Unione nazionale consumatori, Massimiliano Dona: “Chi ha sottoscritto un abbonamento ha diritto al rimborso della quota di cui non ha potuto usufruire”.

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Il rimborso per gli abbonamenti di piscine e palestre

Covid-19 medico sportivo Casasco corsa strada fisica casa
Attività fisica (Getty Images)

Il Codacons ha pubblicato sul proprio sito internet il modulo di 2 euro attraverso cui i consumatori possono chiedere ai gestori di palestre, piscine e altre attività il rimborso parziale degli abbonamenti, che deve essere proporzionale al periodo in cui la struttura è stata chiusa.

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Attività fisica (Getty Images)

Il Codacons ricorda che la restituzione delle somme pagate per un servizio non goduto rientra nell’ambito di quanto previsto dall’art. 1463 del codice civile, che recita: “Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell’indebito”.

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