Green Pass obbligatorio: le misure in vigore dall’1 settembre per i trasporti

Green Pass obbligatorio per i trasporti: tutte le norme in vigore dal prossimo 1 settembre secondo quanto stabilito dal decreto legge n° 111 del 2021.

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Dal prossimo 1° settembre, per viaggiare su treni, traghetti o aerei bisognerà essere muniti del Green Pass. A stabilirlo l’articolo 2 del decreto legge n° 111 del 2021. La certificazione che attesta l’avvenuta vaccinazione o di aver effettuato un tampone nelle 48 ore precedenti dovrà essere esibita prima di poter salire sui mezzi di trasporto in servizio tra regioni diverse o a lunga percorrenza.

Covid-19, Green Pass obbligatorio per i trasporti: le misure in vigore dall’1 settembre

Il decreto legge n° 111 del 2021 firmato dal Governo stabilisce le nuove regole per i trasporti che entreranno in vigore dal prossimo 1°settembre al fine di contenere l’epidemia da Covid-19.

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A far data dall’1 settembre, difatti, per poter viaggiare a bordo di treni, navi o aerei bisognerà esibire il Green Pass, la certificazione che attesta l’avvenuta vaccinazione o l’effettuazione di un tampone nelle 48 ore precedenti.

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Nel dettaglio, sarà consentito l’accesso ai soli possessori del Green Pass sui mezzi in servizio tra regioni diverse come aerei o pullman e navi, ad eccezione di quelle per i collegamenti sullo stretto di Messina, sui treni ad alta velocità, gli intercity e i treni interregionali e sui mezzi a lunga percorrenza. L’obbligo riguarda anche i treni che viaggiano di notte e i mezzi a noleggio con conducente.

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La misura prevista dal decreto non riguarderà, invece, il trasporto locale ed i treni regionali, dove, però, rimangono gli obblighi di indossare la mascherina ed il distanziamento

Sono esenti dall’obbligo di Green Pass per i trasporti i soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale (i bambini sotto i 12 anni) e ai soggetti a cui è stata rilasciata un’idonea certificazione medica secondo i criteri definiti dalla circolare del Ministero della salute. Ad esempio i soggetti che, per via di una patologia, non si sono potuti sottoporre alla vaccinazione.

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Per i trasgressori, secondo quanto stabilito dal decreto, sono previste sanzioni pecuniarie che vanno dai 400 ai 1000 euro.

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